LEGGE 19 marzo 1973, n. 32 - Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano

Coming into Force22 Marzo 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/03/22/073U0032/CONSOLIDATED/19950223
Published date22 Marzo 1973
Enactment Date19 Marzo 1973
Official Gazette PublicationGU n.74 del 22-03-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.

Il Ministro per le Finanze e', inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.

Art 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.

Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.11

Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.

Il Ministro per le Finanze e', inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalita' relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume. AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 30 ottobre 1981, n. 609, convertito senza modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 777, ha disposto (con l'art. 1) che " E' soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32. "

Art 2.

La tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge, vistata dal Ministro per le finanze.

Art 3.

E' abrogato il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, e successive modificazioni.

Art 4.

Le variazioni di aliquote stabilite con la presente legge si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento della imposta nella precedente misura e che, alle ore 24 del 31 dicembre 1972, sono posseduti, in quantita' superiore a cinque quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio od impianti di distribuzione stradale di carburanti.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantita' dei singoli prodotti da essi ovunque posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarita' della denuncia, liquida la differenza d'imposta complessivamente dovuta o da rimborsare per i vari prodotti petroliferi.

Le somme dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricevimento dell'invito di pagamento spedito a mezzo del servizio postale.

Il rimborso delle somme pagate in piu' del dovuto avverra', sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso.

Per le erogazioni di benzina normale e super effettuate dalle aziende petrolifere a turisti in quantita' superiore ai quantitativi anticipati a ciascuna azienda petrolifera e non ancora reintegrate alla data del 31 dicembre 1972 e' dovuto il rimborso della differenza d'imposta di fabbricazione tra l'aliquota vigente all'atto delle erogazioni e quella stabilita con la presente legge, da effettuarsi secondo le disposizioni stabilite nel precedente comma.

Art 5.

I contribuenti che esercitano l'attivita' intermediaria nella circolazione di beni, di cui all'articolo 2195, n. 2, del codice civile, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, da essi assolta per le importazioni o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti a regime speciale d'imposizione una volta

tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre

1972. L'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata sul prezzo fissato dal CIP, diminuito del 25 per cento, a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321.

Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche per il gasolio destinato ad uso di riscaldamento; ai fini della determinazione dell'imposta detraibile si deve fare riferimento al prezzo di lire 26 al chilogrammo fissato con decreto ministeriale 21 luglio 1970.

La detrazione e' ammessa a condizione che le importazioni o gli acquisti risultino dalle bollette d'importazione ovvero da fatture di acquisto e deve essere applicata nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione de decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, risultano ancora posseduti alla data del 31 dicembre 1972, considerando posseduti quelli acquistati in data piu' recente. La vidimazione puo' essere eseguiti anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Si applicano le disposizioni degli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche', se operanti, quelle del terzo quarto comma dell'articolo 82 dello stesso decreto.

Art 6.

I prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione forniti, nel territorio della Repubblica, da ditte nazionali ai comandi militari degli Stati membri, ai quartier generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato de Nord-Atlantico, sono considerati esportati limitatamente ai quantitativi che saranno fissati annualmente, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione a fabbisogno di detti comandi, quartieri generali ed organismi sussidiari.

L'energia elettrica tornita agli enti specificati nel comma precedente e' esente dall'imposta erariale di consumo. E' altresi' esente dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica, prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti, o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti.

Art 7.

Per le prescritte analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, il fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette sono dovute le relative indennita' nella misura stabilita dal Ministro per le finanze di intesa con il Ministro per il tesoro.

Le somme spettanti per le indennita' di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata in corrispondenza del quale viene istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione agli aventi diritto delle indennita' stesse secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N.734

Art 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il CNEL, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, quale Presidente delegato per il CIP, riferira' al Parlamento circa i criteri adottati per l'accertamento dei costi della materia prima della raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi.

Art 9.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 352,8 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un...

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