LEGGE 9 ottobre 1964, n. 986 - Abolizione del Monopolio statale delle banane

Coming into Force27 Ottobre 1964
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date27 Ottobre 1964
Enactment Date09 Ottobre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/10/27/064U0986/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.264 del 27-10-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, e' abolito con effetto dal 1 gennaio 1965.

A decorrere dall'anzidetta data e' istituita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.

La misura di detta imposta e' stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche di farina di banane.

Per le banane di produzione nazionale, l'imposta e' corrisposta dal produttore all'atto della, vendita ed e' accertata e riscossa per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai Comuni ed agli appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.

Per le banane provenienti dall'estero, la imposta e' corrisposta dall'importatore all'atto dell'importazione ed e' accertata e riscossa dalle dogane.

Art 1.

Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, e successive modificazioni, e' abolito con effetto dal 1 gennaio 1965.

A decorrere dall'anzidetta data e' istituita una imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sulle farine di banane.

La misura di detta imposta e' stabilita in lire 70 per chilogrammo di banane fresche ed in lire 350 per chilogrammo di banane secche di farina di banane.

Per le banane di produzione nazionale, l'imposta e' corrisposta dal produttore all'atto della, vendita ed e' accertata e riscossa per conto dello Stato, dagli uffici comunali delle imposte di consumo competenti per territorio. Ai Comuni ed agli appaltatori del servizio di riscossione delle imposte di consumo, compete l'aggio del 2 per cento sull'ammontare lordo delle riscossioni.

Per le banane provenienti dall'estero, la imposta e' corrisposta dall'importatore all'atto dell'importazione ed e' accertata e riscossa dalle dogane. 1

Art 1.

Il monopolio del trasporto marittimo delle banane, del commercio delle stesse e della loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, istituito con...

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