LEGGE 28 giugno 1986, n. 338 - Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza

Coming into Force25 Luglio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/07/10/086U0338/CONSOLIDATED/20010326
Published date10 Luglio 1986
Enactment Date28 Giugno 1986
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-07-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art 2.
  1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

  1. sottufficiali n. 17.631;

  2. militari di truppa n. 34.300.

Art 3.
  1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art 4.
  1. Il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

    1. quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di eta' non superiore ad anni trenta, i quali:

      1) abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella guardia di finanza;

      2) siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualita' morali e di carattere e per precedenti disciplinari;

      3) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

    2. quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di eta', che non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e che abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di "eccellente" o giudizi equivalenti.

  2. I concorsi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, quelli di cui alla lettera b), con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

  3. I candidati al concorso per sottotenenti sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisico-psichica al servizio incondizionato nella guardia di finanza. Gli aspiranti al concorso per vicebrigadieri che siano riconosciuti non meritevoli di parteciparvi per qualita' fisiche, morali, culturali e di carattere possono, in qualsiasi momento, essere esclusi dal concorso con provvedimento del Comandante generale della guardia di finanza.

  4. I titoli da valutare per i concorsi di cui al comma 1 sono i seguenti:

    1. titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;

    2. titolo di studio;

    3. eventuali riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

  5. Gli esami di concorso per il reclutamento dei sottotenenti consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo nei limiti del programma che verra' indicato nel bando di concorso.

  6. Per gli aspiranti ammessi al...

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