LEGGE 3 maggio 1971, n. 320 - Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza

Coming into Force01 Gennaio 1972
Enactment Date03 Maggio 1971
Published date09 Giugno 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/06/09/071U0320/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.145 del 09-06-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, e' cosi' sostituito:

"I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.

Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le finanze".

Art 2.

I capitani che facciano domanda di ammissione ai corsi di Stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianita' e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.

I capitani ammessi alla frequenza dei corsi di Stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.

Art 3.

La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art 4.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive...

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