LEGGE 6 agosto 1991, n. 255 - Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto

Coming into Force15 Agosto 1991
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date14 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/14/091G0299/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date06 Agosto 1991
Official Gazette PublicationGU n.190 del 14-08-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto e' modificato in conformita' alla tabella A allegata alla presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. E' istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformita' alla tabella B allegata alla presente legge.

  2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' ridotta di 1.200 unita'.

  3. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non e' computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

  4. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella B allegata alla presente legge:

  1. i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacita' didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;

  2. possono essere ammessi a rafferma, con le modalita' previste dall'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;

  3. con le modalita' di cui all'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitare nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:

    1) il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilita' di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;

    2) a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettoratogenerale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialita' acquisita, e sempreche' risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattenimento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986;

  4. possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della Direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella B/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente e' stabilita come segue:

  1. ufficiali di complemento:

    1) in servizio di leva, in numero di 200;

    2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;

  2. sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui ripartizione organica e' fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. Il personale di cui all'articolo 3 non e' computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che e' ridotta come segue:

  1. ufficiali di complemento:

    1) in servizio di leva, n. 128;

    2) in ferma biennale, n. 37;

  2. sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2275.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.
  1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1› gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1› gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle C , D , E ed F allegate alla presente legge, che ne prevedono il massimo sviluppo.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.
  1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformita' alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.

  2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e' modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

Art 6.
  1. E' istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformita' alla tabella G...

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