Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis"; b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali."; c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 15.000 euro, 23 per cento;
oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
-
oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";
l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
180 euro se il reddito complessivo e' superiore a...