Art
01.
((1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.
Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.))
Art
01.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.
Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. 2 AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1997, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.
Art
02.
(( 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:
cinque unita' annue per generale di brigata, fino al 1999;
tredici unita' annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;
trenta unita' annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;
-
ottantacinque unita' per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unita' annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.
Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:
settantacinque unita' per l'anno 1995;
settantatre unita' annue dal 1996 al 2000;
-
ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.
Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianita'. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalita', ma l'anzianita' richiesta e' di cinque anni".
Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.
Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialita'. ))
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno,
delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66