DECRETO-LEGGE 29 giugno 1996, n. 341 - Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia

Coming into Force01 Luglio 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/07/01/096G0363/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date29 Giugno 1996
Published date01 Luglio 1996
Official Gazette PublicationGU n.152 del 01-07-1996
Articoli
Art 01.

((1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

  1. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.))

Art 01.
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

  2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. 2 AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 marzo 1997, n. 85, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.

Art 02.

(( 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

  1. cinque unita' annue per generale di brigata, fino al 1999;

  2. tredici unita' annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

  3. trenta unita' annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

  4. ottantacinque unita' per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unita' annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

    1. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

  5. settantacinque unita' per l'anno 1995;

  6. settantatre unita' annue dal 1996 al 2000;

  7. ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

    1. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianita'. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalita', ma l'anzianita' richiesta e' di cinque anni".

    2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

    3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialita'. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia ad ordinamento civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno,

delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. A decorrere dal 1 giugno 1995 ai tenenti colonnelli e gradi equivalenti delle Forze armate e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento stipendiale corrispondente al IX livello retributivo nella misura annua lorda di L. 18.071.000. Tale beneficio non e' cumulabile con quello di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), della citata legge n. 231 del 1990.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, e' attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

    1. a decorrere dal 1 settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

    2. a decorrere dal 1 dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.

  2. In attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e gradi equivalenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e' corrisposto, dal 1 dicembre 1995, in aggiunta alle indennita' operative di cui alla predetta legge, un assegno provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:

    1. generale di c.a. e di div., lire 190.000;

    2. generale di brigata, lire 170.000;

    3. colonnello con 25 o piu' anni di servizio, lire 150.000;

    4. colonnello, lire 130.000.

  3. L'autonoma maggiorazione e l'assegno di cui ai commi 1 e 2 saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima mensilita'. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul trattamento di quiescenza, sull'assegno alimentare di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al comma 2 e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art 2.
  1. In attesa del riordino degli inquadramenti retributivi del personale direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, in conseguenza degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del personale non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n. 199, n. 200 e n. 201, ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di polizia di qualifica corrispondente, nonche' agli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare di grado corrispondente ed al personale rispettivamente equiparato, e' attribuita una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:

    1. a decorrere dal 1 settembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 80.000, ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;

    2. a decorrere dal 1 dicembre 1995 ai vice commissari ed ai tenenti lire 90.000, ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai commissari capo ed ai maggiori lire 32.000. 3

  2. In attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, in analogia a quanto operato per il personale non dirigente delle Forze armate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, agli...

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