DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1993, n. 117 - Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri

Coming into Force07 Maggio 1993
End of Effective Date23 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/04/22/093G0158/CONSOLIDATED/20001023
Enactment Date24 Marzo 1993
Published date22 Aprile 1993
Official Gazette PublicationGU n.93 del 22-04-1993
Capo I RUOLO NORMALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo ad emanare apposito decreto per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico";

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, concernente norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. E' istituito il ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

  2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalita' ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 1 allegata.

Art 2.
  1. Gli ufficiali del ruolo normale sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi provenienti dall'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa stabilito dalla tabella 2 allegata.

  2. Gli allievi ufficiali da ammettere alla frequenza del corso carabinieri presso l'Accademia militare, il cui numero non puo' superare un quattordicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale, debbono possedere, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione vigente, uno specifico profilo attitudinale.

  3. Gli articoli 9 e 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art 3.
  1. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo normale verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc- cessive modificazioni.

Art 4.
  1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

    1. cinque unita' annue per generale di brigata, fino al 1999;

    2. tredici unita' annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

    3. quaranta unita' annue per tenente colonnello del ruolo normale, fino al 2001;

    4. sessanta unita' annue per capitano del ruolo normale, fino al 2000.

  2. Sino al 1995 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianita'. Dal 1996 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalita', ma l'anzianita' richiesta e' di cinque anni.

Art 4.

(( 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in: a) cinque unita' annue per generale di brigata, fino al 1999; b) tredici unita' annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999; c) trenta unita' annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005; d) ottantacinque unita' per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unita' annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

  1. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in: a) settantacinque unita' per l'anno 1995; b) settantatre unita' annue dal 1996 al 2000; c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

  2. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianita'. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalita', ma l'anzianita' richiesta e' di cinque anni )).

Art 5.
  1. I capitani del ruolo normale, gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore giudicati idonei e non iscritti in quadro, vengono valutati e promossi al grado di maggiore ad anzianita'.

  2. I capitani valutati e giudicati idonei possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'art. 8, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.

  3. Alla lettera b) dell'art. 1 della legge 28 aprile 1976, n. 192, come modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1985, n. 783, dopo le parole: "servizio permanente effettivo" sono aggiunte le seguenti: "del ruolo normale".

Art 6.
  1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza sugli ufficiali del ruolo speciale di grado eguale solo per il periodo in cui assolvono obblighi di comando. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza.

Art 7.
  1. Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri gli aspiranti non devono aver superato i limiti di eta' previsti dal secondo e terzo capoverso dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Capo II RUOLO SPECIALE
Art 8.
  1. E' istituito il ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

  2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalita' ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo speciale di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 3 allegata.

Art 9.
  1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti:

  1. con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

    1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

    2) dai marescialli e dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che abbiano compiuto alla data in cui e' bandito il concorso il ventottesimo anno di eta';

  2. dai capitani del ruolo normale che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5.

Art 9.
  1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti:

  1. con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:

    1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

    2) dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell' Accademia che abbiano riportato nell' ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che abbiano compiuto alla data in cui e' bandito il concorso il ventottesimo anno di eta';

  2. dai capitani del ruolo normale che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5.

Art 10.
  1. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i candidati devono:

    1. non aver superato, al 31 dicembre dell'anno in cui lo stesso e' bandito, il trentaduesimo anno di eta' se ufficiali o il quarantesimo anno se sottufficiali;

    2. possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertare mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico-legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio e' dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza;

    3. possedere i necessari requisiti psico-attitudinali.

  2. Il numero di posti da mettere a concorso, che non puo' superare un sedicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo speciale, e' determinato dal Ministro della difesa al 31 gennaio di ciascun anno. Le prove ed i programmi di esame sono specificati nel bando di concorso.

  3. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le

    categorie di concorrenti, il cui punteggio e' calcolato al centesimo; b) ammessi a frequentare il corso applicativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

  4. Ai sottotenenti del ruolo speciale si applicano le...

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