IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo ad emanare apposito decreto per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico";
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, concernente norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.
E' istituito il ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalita' ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 1 allegata.