LEGGE 15 luglio 1994, n. 443 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia

Coming into Force17 Luglio 1994
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/07/16/094G0490/CONSOLIDATED/20100508
Published date16 Luglio 1994
Enactment Date15 Luglio 1994
Official Gazette PublicationGU n.165 del 16-07-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonche' norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

PREVITI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16

MAGGIO 1994, N. 290.

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, quanto all'anno 1993, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e, per gli anni 1994 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa".

Allegato

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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