LEGGE 23 marzo 1983, n. 78 - Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

Coming into Force12 Aprile 1983
Enactment Date23 Marzo 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/03/28/083U0078/CONSOLIDATED/20100508
Published date28 Marzo 1983
Official Gazette PublicationGU n.85 del 28-03-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Area di applicazione

In relazione alla peculiarita' dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneita' psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilita' al servizio ed alla mobilita' di lavoro e di sede, dalla specialita' della disciplina, dalla selettivita' dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di eta', al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita' connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennita' di impiego operativo di cui alla presente legge.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato, nonche' sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra ripartito.

Art 2.

Indennita' di impiego operativo

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Art 2.

Indennita' di impiego operativo

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. 3

Art 3.

Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I.

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo comma.

Art 3.

Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna. 3

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. 3

Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo comma.

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