LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Coming into Force04 Febbraio 2003
Published date20 Gennaio 2003
Enactment Date16 Gennaio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/01/20/002G0320/CONSOLIDATED/20201230
Official Gazette PublicationGU n.15 del 20-01-2003 - Suppl. Ordinario n. 5
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione

  1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

  3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

  4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

    1. principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

    2. libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

    3. facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

    4. obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

    5. supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

    6. obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

    7. rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione

  1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

  3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

  4. L'Alto Commissario , che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

    1. principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

    2. libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

    3. facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

    4. obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

      e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche' altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza

    5. obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

    6. rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 1.

Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione

  1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato "Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

  3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

  4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali e' scelto il Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

    1. principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

    2. libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

    3. facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

    4. obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

    5. supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi...

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