LEGGE 8 luglio 1998, n. 230 - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

Coming into Force30 Luglio 1998
Published date15 Luglio 1998
Enactment Date08 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/15/098G0249/CONSOLIDATED/20200814
Official Gazette PublicationGU n.163 del 15-07-1998
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalita' e le norme stabilite nella presente legge.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.
  1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle

armi di cui al primo comma, lettera h), nonche' al terzo comma

dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come

sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990,

n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano

richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il

questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento

del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di

obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei

carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di

Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale

dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso

delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi

e materiali esplodenti;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti

riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita'

organizzata.

Art 2.
  1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile da parte di coloro che:

  1. risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di

    pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.

    773, e successive modifiche ed integrazioni, (( ad eccezione delle

    armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare

    offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita'

    offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'interno,

    sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle

    armi di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e

    successive modificazioni )). Ai cittadini soggetti agli obblighi

    di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per

    fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente

    che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare

    il diritto di obiezione di coscienza;

  2. abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei

    carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di

    Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale

    dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso

    delle armi;

  3. siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi

    e materiali esplodenti;

  4. siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti

    riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalita'

    organizzata. 4

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.
  1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.
  1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine e' ridotto a quindici giorni. La domanda non puo' essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonche' l'attestazione, sotto la propria personale responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreche' la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

  2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore puo' indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

  3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Art 4.
  1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine e' ridotto a quindici giorni. La domanda non puo' essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonche' l'attestazione, sotto la propria personale responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreche' la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

  2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore puo' indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

  3. . . . gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.
  1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

  2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

  4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima...

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