DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 82 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate

Coming into Force14 Aprile 2001
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date28 Febbraio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/30/001G0133/CONSOLIDATED/20100508
Published date30 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.75 del 30-03-2001 - Suppl. Ordinario n. 63
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, commi 1 e 2, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9;

Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto di poter accogliere le condizioni contenute in tali pareri solo per la parte compatibile con le risorse finanziarie destinate nell'ambito del richiamato articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto

legislativo 12 maggio 1995. n. 196, ed ovunque ricorra nel medesimo decreto legislativo, la parola "aiutante" e' sostituita con le parole "primo maresciallo".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

(Aggiunta dell'art. 5-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti). - 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore.

  2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

(Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

  1. Dopo l'aricolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti:

    "Art. 6-bis. (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".

  2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma, 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo.

  3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

  4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.

  5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

  6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.

  7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

    Art 6-ter. (Norme transitorie) - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis. comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:

    1. che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;

    2. promossi alla data del 1 gennaio:

    - 2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;

    - 2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;

    - 2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;

    - 2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;

    - 2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;

    - 2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.

  8. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:

    1. per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante"' e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;

    2. per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis.

    Art. 6-quater (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196)

  1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ad anni due" sono...

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