LEGGE 14 novembre 2000, n. 331 - Norme per l'istituzione del servizio militare professionale

Coming into Force18 Novembre 2000
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date17 Novembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/17/000G0367/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date14 Novembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.269 del 17-11-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Compiti delle Forze armate)

  1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

  2. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.

  3. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato.

  4. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

  5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza.

  6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.

  7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

(Personale militare impegnato nella difesa nazionale)

  1. Le finalita' di cui all'articolo 1 sono assicurate da:

    1. ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

    2. sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

    3. volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;

    4. personale dell'Arma dei carabinieri;

    5. personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

    6. personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi:

    1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;

    2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

  2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unita' dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:

    1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui all'articolo 1;

    2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:

    2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

    2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

    2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

    b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);

    c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di personale;

    d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;

    e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

    f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:

    1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

    2) prevede modalita' per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;

    3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;

    4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;

    5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:

    5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;

    5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;

    5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

    5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai...

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