DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95 - Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 365, lettera c);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833;

Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218;

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 12 aprile 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche agli ordinamenti del personale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e la seguente carriera» e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»;

2) al comma 2, dopo le parole: «ai predetti ruoli» sono aggiunte le seguenti: « e alla predetta carriera»;

b) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole «dei ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera»;

2) il secondo comma e' abrogato;

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo la parola «ruoli» sono inserite le seguenti «e alla carriera» e le parole: «dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dello stesso ruolo» sono inserite le seguenti: «o della stessa carriera»;

3) il comma 3 e' abrogato;

d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.». 3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;

e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»;

la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;

3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale»;

f) all'articolo 12, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

g) all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali»;

2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;

b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;

h) all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.»;

2) al comma 2, le parole: «Ai concorsi...

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