LEGGE 3 agosto 1961, n. 833 - Stato giuridico dei vicebrigadieri e del militari di truppa della Guardia di finanza

Coming into Force14 Settembre 1961
End of Effective Date31 Dicembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/08/30/061U0833/CONSOLIDATED/20170622
Published date30 Agosto 1961
Enactment Date03 Agosto 1961
Official Gazette PublicationGU n.214 del 30-08-1961
TITOLO I Stato giuridico dei vicebrigadieri

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I vicebrigadieri si distinguono in:

vicebrigadieri in servizio continuativo;

vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;

vicebrigadieri in congedo;

vicebrigadieri in congedo assoluto.

Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.

I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.

Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 2.

Il vicebrigadiere in servizio continuativo e' vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

E' ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.

La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.

Il comandante di Corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.

Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se pero' sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato e' collocato in congedo assoluto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 3.

Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle disposizioni stabilire dal presente titolo anche quelli contenute nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge nonche' le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma.

Al vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano oltre alle disposizioni stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260; e dai precedenti articoli 1 e 2, anche quelle contenute nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 4.

Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennita' speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantacinquemila.

Tale indennita' compete fino al compimento degli anni sessantacinque.

L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta, alla pensione o allo assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo' pero', in alcun caso, superare tale somma.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

TITOLO II Stato giuridico dei militari di truppa
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 5.

Lo stato di militare di truppa della Guardia di finanza - appuntato, finanziere scelto e finanziere - e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

Il grado e' conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento. Il provvedimento e' adottato con determinazione del comandante generale.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 6.

I militari di truppa si distinguono in:

  1. appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio continuativo;

  2. appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in ferma volontaria o in rafferma;

  3. appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo;

  4. appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo assoluto. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b).

Il militare di truppa in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53 4 AGGIORNAMENTO (4)

La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 7.

L'anzianita' di grado degli appuntati e' determinata dalla data del provvedimento di promozione, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento stesso.

L'anzianita' dei finanzieri scelti e dei finanzieri e' computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dello arruolamento, la meta' di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parita' l'ordine di anzianita' determinato dell'eta'.

Sono fatte salve le detrazioni di anzianita' da apportare per legge.

Nei trasferimenti dal contingente ordinario a quello di mare e viceversa si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Capo II MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO
SEZIONE I Del servizio continuativo in generale
Art 8.

Il militare di truppa in servizio continuativo e' vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.

Egli puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effettivo;

aspettativa;

sospensione dal servizio.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 9.

Il militare di truppa in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

Art 9.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53 4 AGGIORNAMENTO (4)

La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

SEZIONE II Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dal servizio
Art 10.

Il militare di truppa in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici ed a bordo per il militare del contingente di mare.

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