Art
1.
I vicebrigadieri si distinguono in:
vicebrigadieri in servizio continuativo;
vicebrigadieri in ferma volontaria o in rafferma;
vicebrigadieri in congedo;
vicebrigadieri in congedo assoluto.
Occupano posti di organico i vicebrigadieri in servizio continuativo ed in ferma volontaria o in rafferma.
I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti in due categorie: vicebrigadieri di complemento e vicebrigadieri della riserva.
Il vicebrigadiere in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni e assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Art
2.
Il vicebrigadiere in servizio continuativo e' vincolato da rapporto d'impiego di carattere stabile.
E' ammesso, a domanda, in servizio continuativo il vicebrigadiere che abbia compiuto la prima rafferma triennale e che ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo.
La domanda va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rafferma.
Il comandante di Corpo qualora ritenga che il vicebrigadiere non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale, che decide.
Il vicebrigadiere che non sia ammesso in servizio continuativo cessa dalla rafferma ed e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Il periodo di tempo da lui eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della rafferma e' considerato come servizio prestato in rafferma Il vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo e' collocato nella riserva o nel complemento a seconda che sia o non sia provvisto di pensione vitalizia. Se pero' sia stato riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio incondizionato e' collocato in congedo assoluto.
Art
2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Art
3.
Al vicebrigadiere in servizio continuativo si applicano oltre alle disposizioni stabilire dal presente titolo anche quelli contenute nel capo II del titolo II e nel titolo III della presente legge nonche' le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260, che non siano particolari alle categorie dei sottufficiali in servizio permanente e in ferma volontaria o rafferma.
Al vicebrigadiere in ferma volontaria o in rafferma si applicano oltre alle disposizioni stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa alla Guardia di finanza con la legge 17 aprile 1957, n. 260; e dai precedenti articoli 1 e 2, anche quelle contenute nel capo III del titolo II della presente legge, in quanto compatibili.
Art
3.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
Art
4.
Al vicebrigadiere che cessa dal servizio continuativo per eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennita' speciale annua lorda, non riversibile, di lire cinquantacinquemila.
Tale indennita' compete fino al compimento degli anni sessantacinque.
L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni 65, al vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 19 in aggiunta, alla pensione o allo assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il vicebrigadiere che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 19 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo' pero', in alcun caso, superare tale somma.
Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95