LEGGE 17 aprile 1957, n. 260 - Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza

Coming into Force18 Maggio 1957
Enactment Date17 Aprile 1957
Published date03 Maggio 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/05/03/057U0260/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.112 del 03-05-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

In materia di stato dei sottufficiali della Guardia i di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute negli articoli dal 57 al 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.

Art 1.

Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti. 1

Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge. AGGIORNAMENTO (1)

La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 51) che "Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, e' cosi' sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge".

Art 2.

Il sottufficiale in servizio effettivo, salvo quanto e' disposto per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato, dovunque, presso reparti, comandi, uffici, ed a bordo per i sottufficiali del contingente di mare.

Art 3.

L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 250 unita' ed e' compreso nell'organico generale dei marescialli maggiori.

L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.

La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sara' diminuito di 19 unita' in ciascuno dei primi due anni e di 20 unita' in ciascuno dei tre anni successivi.

Art 3.

COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1967, N. 380. 2

L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari.

Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente.

La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sara' diminuito di 19 unita' in ciascuno dei primi due anni e di 20 unita' in ciascuno dei tre anni successivi. AGGIORNAMENTO (2)

La L. 29 maggio 1967, n. 380 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che...

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