DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240 - Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato

Coming into Force12 Luglio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/06/27/087U0240/CONSOLIDATED/20200205
Published date27 Giugno 1987
Enactment Date30 Aprile 1987
Official Gazette PublicationGU n.148 del 27-06-1987 - Suppl. Ordinario n. 59
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere al riordinamento della banda musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742;

Considerato che il terzo comma dell'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, da facolta' al Ministro dell'interno, in casi di urgente necessita', di curare la definizione dei provvedimenti proposti, dandone comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e prescindendo dell'acquisizione del parere di quest'ultimo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale sostituisce al parere del citato Consiglio nazionale di polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale;

Considerato che il testo del presente decreto, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato piu' rappresentativi a livello nazionale, e' stato comunicato agli stessi a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'interno: EMANA il seguente decreto: NUOVO ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO Art. 1. Compiti della banda musicale

  1. La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.

  2. Essa e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della istituzione nonche' a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

  3. Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

Art 2.

Dipendenza ed impiego

  1. La banda musicale della Polizia di Stato e' un organismo alle dipendenze della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'impiego secondo le modalita' previste dall'art. 3.

Art 3.

Modalita' d'impiego

  1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

  2. Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.

  3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

  4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

  5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese possono essere a carico dell'Amministrazione.

  6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

  7. L'organizzazione della banda ad organico ridotto e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.

Art 3.

Modalita' d'impiego

  1. Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

  2. Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.

  3. Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

  4. Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

    5. In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attivita' musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attivita' musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalita' di reciproca collaborazione e utilita' diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attivita' di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.

  5. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

  6. L'organizzazione della banda ad organico ridotto e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.

    8. Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, puo' essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.

Art 4.

Attivita' musicali e d'archivio

  1. Alle attivita' musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.

  2. I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attivita'.

Art 5.

Regolamento della banda musicale

  1. Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato e' stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

Art 6.

Organizzazione strumentale

  1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo.

  2. Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.

Art 6.

Organizzazione strumentale

  1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo.

  2. Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.2

Art 6.

Organizzazione strumentale

  1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo. 1-bis. Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, e' consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.

  2. Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.(2)

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