IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere al riordinamento della banda musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742;
Considerato che il terzo comma dell'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, da facolta' al Ministro dell'interno, in casi di urgente necessita', di curare la definizione dei provvedimenti proposti, dandone comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e prescindendo dell'acquisizione del parere di quest'ultimo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale sostituisce al parere del citato Consiglio nazionale di polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale;
Considerato che il testo del presente decreto, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato piu' rappresentativi a livello nazionale, e' stato comunicato agli stessi a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;
Sulla proposta del Ministro dell'interno: EMANA il seguente decreto: NUOVO ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO Art. 1. Compiti della banda musicale
La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.
Essa e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della istituzione nonche' a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.