DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 742 - Ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato

Coming into Force31 Dicembre 1981
End of Effective Date05 Giugno 2012
Enactment Date25 Ottobre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/16/081U0742/CONSOLIDATED/20120209
Published date16 Dicembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.344 del 16-12-1981
CAPO I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 98 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per adeguare l'ordinamento della banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacita', i titoli professionali del personale nonche' il valore artistico del complesso;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Compiti della banda musicale

La banda musicale della Polizia di Stato ha sede in Roma.

Essa e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della istituzione nonche' a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere la sua attivita', nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati.

Art 2.

Dipendenza ed impiego

La banda musicale e' un organismo alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza che ne dispone l'impiego secondo le modalita' previste dal successivo art. 3.

Art 3.

Modalita' d'impiego

Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi di cui al terzo comma dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

In particolari circostanze, puo' essere autorizzato lo impiego della banda a ranghi ridotti.

L'organizzazione della banda a ranghi ridotti e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore in relazione alle specifiche esigenze.

Art 4.

Attivita' musicali e d'archivio

Le attivita' musicali comprendono la concertazione, la strumentazione, lo studio libero, la scelta del repertorio e tutto quanto concerne l'esecuzione dei concerti.

Alle attivita' musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.

Le prove di classe, possono essere guidate dai solisti responsabili delle rispettive classi strumentali, sotto la direzione artistica del maestro direttore o del vice direttore.

L'archivio musicale e' curato da appartenenti alla banda musicale scelti dal maestro direttore che sovrintende alla specifica attivita'.

Art 5.

Organizzazione strumentale

L'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono determinate con decreti del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale di, polizia.

Art 6.

Organico

L'organico della banda musicale della Polizia di Stato e' cosi' stabilito:

un maestro direttore;

un vice direttore;

centodue tra solisti, strumentisti ed esecutori.

Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.

CAPO II
Art 7.

Ruoli

I ruoli degli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato sono i seguenti:

ruolo dei direttori: due posti;

ruolo dei solisti: ventisei posti;

ruolo degli strumentisti: quarantaquattro posti;

ruolo degli esecutori: trentadue posti.

Nel ruolo dei direttori sono compresi il maestro direttore della banda ed il vice direttore.

I ruoli di cui al presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnica.

Art 8.

Ruolo dei direttori

Agli appartenenti al ruolo dei direttori sono attribuite le funzioni specifiche di direzione artistica e musicale e le responsabilita' ad esse attinenti.

Al vice direttore della banda puo' essere conferito dal maestro direttore, durante l'espletamento delle attivita' musicali, l'incarico di solista.

Il ruolo dei direttori e' articolato in due qualifiche alle quali si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Art 9.

Ruolo dei solisti

Agli appartenenti al ruolo dei solisti sono attribuite specifiche funzioni di esecuzione artistica e musicale ad alto livello, nonche' di direzione delle prove delle rispettive classi strumentali e di coordinamento delle classi medesime.

Ai solisti, per particolari e giustificate esigenze, puo' essere conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce, un incarico strumentale affine.

Per gli appartenenti al ruolo dei solisti e' prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Art 10.

Ruolo degli strumentisti

Agli appartenenti al ruolo degli strumentisti sono attribuite funzioni di esecuzione artistica e musicale che implichino un responsabile apporto professionale.

Ai medesimi puo' essere, altresi', conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce, altro incarico strumentale affine o quello di sostituire i solisti.

Per gli appartenenti al ruolo degli strumentisti e' prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Art 11.

Ruolo degli esecutori

Agli appartenenti al ruolo degli esecutori sono attribuite funzioni di esecuzione artistica e musicale. Ai medesimi puo' essere, altresi', conferito dal maestro direttore o dal vice direttore che lo sostituisce altro incarico strumentale affine o quello di sostituire gli strumentisti.

Per gli appartenenti al ruolo degli esecutori e' prevista una sola qualifica alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

CAPO III
Art 12.

Nomina ad esecutore

L'assunzione degli esecutori avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. godimento dei diritti civili e politici;

  2. eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

  3. idoneita' fisica e psichica;

  4. attestato di compimento del corso inferiore di studi relativo allo strumento prescelto o altro affine;

  5. buona condotta.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

I vincitori del concorso sono nominati esecutori in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dal successivo art. 19.

Art 13.

Nomina a strumentisti

L'assunzione degli strumentisti avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  1. godimento dei diritti civili e politici;

  2. eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentacinque;

  3. idoneita' fisica e psichica;

  4. diploma relativo allo strumento prescelto o altro affine;

  5. buona condotta.

Al concorso sono ammessi a partecipare gli esecutori che abbiano un'anzianita' di servizio nella banda musicale non inferiore ad anni dieci, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto.

Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo del precedente art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati strumentisti in prova.

Relativamente al concorso, si applica quanto stabilito dal successivo art. 19.

Art 14.
...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT