Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 98 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per adeguare l'ordinamento della banda musicale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al nuovo ordinamento della Polizia di Stato, apportando le necessarie modificazioni per qualificare adeguatamente le capacita', i titoli professionali del personale nonche' il valore artistico del complesso;
Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Compiti della banda musicale
La banda musicale della Polizia di Stato ha sede in Roma.
Essa e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della istituzione nonche' a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere la sua attivita', nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati.
Art
2.
Dipendenza ed impiego
La banda musicale e' un organismo alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza che ne dispone l'impiego secondo le modalita' previste dal successivo art. 3.
Art
3.
Modalita' d'impiego
Qualora la banda debba recarsi fuori della propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.
Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi di cui al terzo comma dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.
Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della pubblica sicurezza.
In particolari circostanze, puo' essere autorizzato lo impiego della banda a ranghi ridotti.
L'organizzazione della banda a ranghi ridotti e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore in relazione alle specifiche esigenze.
Art
4.
Attivita' musicali e d'archivio
Le attivita' musicali comprendono la concertazione, la strumentazione, lo studio libero, la scelta del repertorio e tutto quanto concerne l'esecuzione dei concerti.
Alle attivita' musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.
Le prove di classe, possono essere guidate dai solisti responsabili delle rispettive classi strumentali, sotto la direzione artistica del maestro direttore o del vice direttore.
L'archivio musicale e' curato da appartenenti alla banda musicale scelti dal maestro direttore che sovrintende alla specifica attivita'.
Art
5.
Organizzazione strumentale
L'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono determinate con decreti del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale di, polizia.
Art
6.
Organico
L'organico della banda musicale della Polizia di Stato e' cosi' stabilito:
un maestro direttore;
un vice direttore;
centodue tra solisti, strumentisti ed esecutori.
Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.