LEGGE 5 giugno 1965, n. 707 - Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale

Coming into Force11 Luglio 1965
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date05 Giugno 1965
Published date26 Giugno 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/06/26/065U0707/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.157 del 26-06-1965
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Dipendenza ed addestramento

La banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza.

All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Impiego

L'impiego della banda e' disposto direttamente dal Ministero dell'interno.

Puo' essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita'. In tali casi, qualora la banda: debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di la classe, carica speciale, vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per, il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli enti e comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro per il tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente devolute al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.

Art 2.

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Art 3.

Acquisto e manutenzione degli strumenti

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge all'acquisto ed alla manutenzione degli strumenti provvede il Ministero dell'interno su proposta del comandante della Scuola sottufficiali sentito il maestro direttore della banda.

Per i musicanti gia' in servizio saranno a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprieta' dei musicanti stessi.

Art 3.

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TITOLO II ORGANICO ED ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE
Art 4.

Organico

L'organico della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' cosi' stabilito:

L'ufficiale maestro direttore;

Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e guardie musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e guardie in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Il personale della banda, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' compreso nell'organico del Corpo.

Il posto dell'ufficiale maestro direttore e' portato in aumento a quelli della dotazione organica del grado rivestito.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Organizzazione strumentale

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie musicanti sono distinti in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie.

L'organizzazione strumentale del complesso bandistico, la, ripartizione degli strumenti nelle tre parti e la suddivisione degli strumenti stessi in categorie, risultano dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.

Art 5.

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TITOLO III RECLUTAMENTO STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE
CAPO I Disposizioni comuni agli appartenenti al complesso bandistico
Art 6.

All'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore ed ai musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fino a quando non sara' provveduto con apposite norme regolamentari, si applicano le disposizioni stabilite per gli appartenenti alle forze armate dello Stato circa l'uso dell'uniforme in servizio.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 7.

I musicanti celibi della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per i pari grado del Corpo suddetto.

Art 7.

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Art 8.

Il vice direttore ed i musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessano dal servizio al compimento del limite di eta' di anni 60.

Art 8.

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CAPO II Reclutamento, stato ed avanzamento dell'ufficiale maestro direttore
Art 9.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, maestro direttore della banda musicale, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti fisici e morali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei seguenti altri requisiti:

aver conseguito presso un Conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di strumentazione per banda;

aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; si prescinde dal limite massimo di eta' per gli ufficiali maestri direttori di banda in servizio permanente delle forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia, nonche' per il sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

essere di statura non inferiore a metri 1,62.

Art 9.

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Art 10.

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui allo articolo 9, e' nominata con decreto del Ministro per l'interno ed e' costituita:

dal vice capo della polizia, presidente;

dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

dal direttore della divisione forze armate di polizia;

da due insegnanti di Conservatorio statale;

da due maestri diplomati in strumentazione per banda.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a consigliere di la classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

Art 10.

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Art 11.

La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella, prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

E' ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, abbia riportato almeno trenta cinquantesimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 11.

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Art 12.

La prova scritta consiste nello svolgimento del seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

  1. composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

  2. composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

  3. strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

E' ammesso alla prova orale e pratica il candidato che abbia

riportato almeno 35 cinquantesimi in ciascuno dei tre lavori

scritti. Il punto di merito della prova scritta e' dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

Art 12.

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Art 13.

La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

  1. organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

  2. tecnica degli strumenti a fiato.

Per conseguire l'idoneita' nella prova orale i candidati debbono riportare un punto di merito non...

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