LEGGE 17 febbraio 1985, n. 19 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato

Coming into Force19 Febbraio 1985
Enactment Date17 Febbraio 1985
Published date18 Febbraio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/02/18/085U0019/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.42 del 18-02-1985
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1.

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito con il seguente: "Art. 1. - Con effetto dal 1 dicembre 1984, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente: "I primi dirigenti allorche' abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano gia' maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico".

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali iniziali dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, avviene mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi con esame finale, al quale e' ammesso il personale direttivo con qualifica apicale ovvero in possesso della anzianita' di nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel rispettivo ruolo di appartenenza. 2. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo. 3. La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso. 4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il conferimento di posti disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica...

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