LEGGE 1 aprile 1981, n. 121 - Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Coming into Force25 Aprile 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/10/081U0121/CONSOLIDATED/20190809
Published date10 Aprile 1981
Enactment Date01 Aprile 1981
Official Gazette PublicationGU n.100 del 10-04-1981 - Suppl. Ordinario
CAPO I AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. (Attribuzioni del Ministro dell'interno)

Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.

Art 2.

ART. 2. (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica)

Il Ministro dell'interno espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art 3.

ART. 3. (Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale.

Le sue funzioni sono esercitate:

  1. dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;

  2. dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;

  3. dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

Art 3.

ART. 3. (Amministrazione della pubblica sicurezza)

L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale.

Le sue funzioni sono esercitate: a) dal personale addetto agli uffici di cui all'articolo 31;31

  1. dalle autorita' provinciali, dal personale da esse dipendente nonche' dalle autorita' locali di pubblica sicurezza;

  2. dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorita' centrali e provinciali di pubblica sicurezza.

Art 4.

ART. 4. (Dipartimento della pubblica sicurezza)

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:

1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;

2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;

3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;

4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.

Art 5.

ART. 5. (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

  1. ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;

  2. ufficio centrale ispettivo;

  3. direzione centrale della polizia criminale;

  4. direzione centrale per gli affari generali;

  5. direzione centrale della polizia di prevenzione;

  6. direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

  7. direzione centrale del personale;

  8. direzione centrale per gli istituti di istruzione;

  9. direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e contabile.

Al dipartimento e' preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per lo espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario e' prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Art 5.

ART. 5. (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza)

Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

  1. ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6;

  2. ufficio centrale ispettivo;

  3. direzione centrale della polizia criminale;

  4. direzione centrale per gli affari generali;

  5. direzione centrale della polizia di prevenzione;

  6. direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

  7. direzione centrale del personale;

  8. direzione centrale per gli istituti di istruzione;

i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.

Al dipartimento e' preposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuita una speciale indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per lo espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore vicario e' prescelto tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze dei servizi e delle divisioni in cui si articolano l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, l'ufficio centrale ispettivo e le direzioni centrali, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti...

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