Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti
Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche: commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo; vice questore aggiunto. 2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche: primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza; dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalita' e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia
01. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.
Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche: commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo; vice questore aggiunto. 2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche: primo dirigente; dirigente superiore; dirigente generale di pubblica sicurezza; dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalita' e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia
La carriera dei funzionari di Polizia si articola nei ruoli dei commissari e dei dirigenti.
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Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.
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Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche: primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza;
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La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di...