DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 338 - Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Coming into Force25 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/10/082U0338/CONSOLIDATED/20181102
Published date10 Giugno 1982
Enactment Date24 Aprile 1982
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-06-1982 - Suppl. Ordinario
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

Istituzione dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato:

1) ruolo dei direttivi medici;

2) ruolo dei dirigenti medici.

Il ruolo dei direttivi si articola nelle qualifiche di:

  1. medico;

  2. medico principale;

  3. medico capo.

    Il ruolo dei dirigenti si articola nelle qualifiche di:

  4. primo dirigente medico;

  5. dirigente superiore medico;

  6. dirigente generale medico.

    La dotazione organica del ruolo dei dirigenti medici e' fissata nella allegata tabella A, con le funzioni a fianco di ciascuna qualifica specificate, le cui attribuzioni sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

    Nella stessa tabella A e' fissata la dotazione organica del ruolo dei direttivi medici.

    I profili professionali degli appartenenti al ruolo dei direttivi medici sono determinati secondo la procedura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334.

Art 2.

Norme applicabili

Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art 3.

Attribuzioni

I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:

  1. provvedono all'accertamento della idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli della Polizia di Stato;

  2. provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato ed all'istruttoria delle pratiche medico-legali relative. A tal fine, nell'interesse del personale, il Ministro dell'interno potra' stipulare particolari convenzioni con le autorita' sanitarie statali, regionali o locali;

  3. in relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni;

  4. rilasciano certificazioni di idoneita' psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

  5. partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 413 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;

  6. partecipano al collegio medico-legale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;

  7. svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;

  8. fanno parte delle commissioni mediche provinciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995 e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

  9. non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334.

Art 4.

Attribuzioni particolari dei dirigenti

Il dirigente generale medico svolge funzioni ispettive di carattere sanitario nell'ambito dell'ufficio di cui all'art. 5, lettera B, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

I dirigenti superiori medici dirigono il servizio sanitario a livello centrale o coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia sanitaria; svolgono, altresi', funzioni ispettive.

I primi dirigenti medici dirigono le divisioni del servizio sanitario centrale nonche' gli uffici periferici di pari livello e presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato.

Art 4.

Attribuzioni particolari dei dirigenti COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 1990, N. 276, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 NOVEMBRE 1990, N. 359.

I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della direzione centrale di sanita' o coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia sanitaria; svolgono, altresi', funzioni ispettive.

I primi dirigenti medici dirigono le divisioni del servizio sanitario centrale nonche' gli uffici periferici di pari livello e presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato. 3

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334.

Art 5.

Attribuzioni particolari dei direttivi

Il medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le questure, nonche' ai servizi sanitari presso gli istituti di istruzione e presso gli altri uffici o reparti nei quali si ritenga necessaria la presenza di un medico.

Il medico principale e' preposto ai servizi sanitari presso i reparti mobili, nonche' agli uffici e reparti di cui al precedente comma ai quali non sia preposto un medico capo ed e' addetto agli uffici sanitari ai quali sono preposti medici primi dirigenti o medici capo.

Il medico espleta le funzioni di cui all'art. 3, secondo le direttive dei funzionari preposti agli uffici sanitari cui e' addetto.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art 6.

Strutture sanitarie del Ministero dell'interno

Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui all'art. 31, n. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno puo' stipulare apposite convenzioni con la regione Lazio.

Art 7.

Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria

Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico.

Art 7.

Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria

Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con proprio decreto, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compreso quello dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 e seguenti.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, puo' essere attribuita, per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale di cui al comma precedente fino alla qualifica di primo dirigente medico.

Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art 7.

Qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria

Il Ministro dell'interno, per esigenze di servizio, puo' attribuire, con...

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