DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1976, n. 995 - Sostituzione di taluni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, in applicazione dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62

Coming into Force10 Marzo 1977
Enactment Date23 Settembre 1976
Published date23 Febbraio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/02/23/076U0995/CONSOLIDATED/19880930
Official Gazette PublicationGU n.50 del 23-02-1977
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto l'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per la difesa e per la sanita'; Decreta: Art. 1.

L'art. 470 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 e' sostituito dal seguente:

"Art. 470 - Requisiti generali fisici, psichici ed attitudinali per il conseguimento della patente di guida. - Per conseguire la patente di guida per autoveicoli o motoveicoli di cui all'art. 80 del testo unico occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

Non possono in ogni caso conseguire la patente coloro che risultino fare abuso di bevande alcooliche ovvero siano dediti all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, e' tenuto a riferire con fedelta' i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni".

Art 2.

L'art. 471 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:

"Art. 471 - Efficienza degli arti. - Non possono conseguire la normale patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti.

Sono da giudicare invalidati, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche e/o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza e/o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

Salvo quanto previsto nel seguente art. 478 l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi".

Art 3.

L'art. 472 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:

"Art. 472 - Requisiti visivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale.

Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A B, C ed F, occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di refrazione fra le due lenti non puo' essere del pari superiore a tre diottrie, tenendo conto sia della refrazione negativa sia di quella positiva.

Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica il calcolo della differenza di refrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche, positive o negative, la differenza di refrazione tra le due lenti non deve superare le cinque diottrie.

L'acutezza visiva richiesta puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre possedere un'acutezza visiva naturale di otto decimi per ciascun occhio".

Art 4.

L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:

"Art. 473 - Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza.

La finzione uditiva deve essere valutata senza lo uso di apparecchi correttivi dell'udito".

Art 5.

L'art. 474 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:

"Art. 474 - Tempi di reazione. - Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria D ed E occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione".

Art 6.

L'art. 475 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:

"Art. 475 - Requisiti per la guida di particolari tipi di motoveicoli ed autoveicoli. - Per guidare i motoveicoli, le autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose individuati nel decreto 20 marzo 1975 emanato dal Ministro per i trasporti ai sensi dell'art. 80, comma ottavo, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, occorre che il conducente, all'accertamento sanitario, dimostri di:

  1. possedere i requisiti generali di cui all'art. 470 che precede;

  2. possedere acutezza visiva non inferiore a quattordici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche di valore massimo di piu' tre diottrie ovvero di meno cinque diottrie, purche' la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, sole od associate a lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, purche' la correzione sia efficace e tollerata: tale acutezza visiva puo' essere raggiunta con l'uso di lenti a contatto, purche' tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi; qualora ricorrano i casi previsti dai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 472 i valori diottrici delle lenti debbono essere calcolati come stabilito nei commi stessi;

  3. possedere campo visivo, senso cromatico e senso stereoscopico normali;

  4. percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno; la funzione uditiva deve essere valutata senza l'uso di apparecchi correttivi dell'udito;

  5. possedere normali reazioni della personalita';

  6. avere tempi di reazione in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per potere essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione;

  7. possedere tempi di reazione, sufficientemente rapidi e regolari a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazioni sperimentali di allarme (tensione psichica)".

Art 7.

L'art. 476 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:

"Art. 476 - Minorati della vista. - Possono conseguire quali minorati la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti:

  1. i monocoli che abbiano nell'occhio superstite una acutezza...

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