DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337 - Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica

Coming into Force25 Giugno 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/06/10/082U0337/CONSOLIDATED/20201013
Enactment Date24 Aprile 1982
Published date10 Giugno 1982
Official Gazette PublicationGU n.158 del 10-06-1982 - Suppl. Ordinario
TITOLO I ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA
Capo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art.1 Istituzione dei ruoli

Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:

l) ruolo degli operatori·tecnici;

2) ruolo dei collaboratori tecnici;

3) ruolo dei revisori tecnici;

4) ruolo dei periti tecnici;

5) ruolo dei direttori tecnici;

6) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori, dei collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia piu' rappresentative sul piano nazionale.

Della commissione fanno parte, altresi', un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione puo' essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art.1 Istituzione dei ruoli

Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge l° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario:

((1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

2) ruolo dei revisori tecnici;

3) ruolo dei periti tecnici;

4) ruolo dei direttori tecnici;

5) ruolo dei dirigenti tecnici.))

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati da una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, e composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, o per sua delega da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale dei ruoli della Polizia di Stato designati dalle organizzazioni sindacali di polizia piu' rappresentative sul piano nazionale.

Della commissione fanno parte, altresi', un funzionario dell'ufficio del Ministro per la funzione pubblica e un funzionario del Ministero del tesoro. La commissione puo' essere integrata da dirigenti tecnici di altre amministrazioni dello Stato.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art.1 Istituzione dei ruoli

Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell'art. 1 della legge l° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica, attinente ai settori di polizia scientifica, di telematica, di motorizzazione, di equipaggiamento, di accasermamento, di arruolamento e psicologia e del servizio sanitario:

1) ruolo degli operatori e collaboratori tecnici;

2) ruolo dei revisori tecnici;

3) ruolo dei periti tecnici;

4) ruolo dei direttori tecnici;

5) ruolo dei dirigenti tecnici.

Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.

I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334.

COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334.

COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334. 7

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