DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092 - Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Coming into Force24 Maggio 1974
Enactment Date29 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/05/09/073U1092/CONSOLIDATED/20141229
Published date09 Maggio 1974
Official Gazette PublicationGU n.120 del 09-05-1974 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1973 LEONE

RUMOR - GAVA - LA MALFA

- GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1974

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 9. - CARUSO

PARTE PRIMA Diritto al trattamento di quiescenza
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

(Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici)

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:

  1. agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;

  2. al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;

  3. ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.

Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico.

Art 3.

(Ritenute sugli assegni di attivita')

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attivita'.

In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili e' pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.

Art 3.

(Ritenute sugli assegni di attivita')

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attivita'.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1976, N.177.

Art 4.

(Cessazione dal servizio per limiti di eta')

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne.

I provvedimenti di...

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