Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. (Qualifiche)
Nell'ambito delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le qualifiche dei dirigenti sono articolate come segue:
dirigente generale;
dirigente superiore;
primo dirigente.
In relazione a funzioni dirigenziali particolari, proprie di talune Amministrazioni, nelle annesse tabelle relative ai ruoli organici dei dirigenti sono previste qualifiche superiori.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, COME MODIFICATO DAL D.LGS 31 MARZO 1998, N. 80
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la riforma della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art
2.
(Compiti dei dirigenti)
I dirigenti attendono ai seguenti compiti: direzione, con connessa potesta' decisoria, di ampie ripartizioni delle Amministrazioni centrali, dei piu' importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studio e ricerca; consulenza, progettazione, programmazione; emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministro, di istruzioni e disposizioni per la applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalita', l'imparzialita', l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno alla Amministrazione; rappresentanza dell'Amministrazione e cura...