LEGGE 28 ottobre 1970, n. 775 - Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249

Coming into Force10 Novembre 1970
Published date09 Novembre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/11/09/070U0775/CONSOLIDATED/19750820
Enactment Date28 Ottobre 1970
Official Gazette PublicationGU n.283 del 09-11-1970
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;

3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da piu' uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori.

Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi".

Art 2.

All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.

Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.

Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.

Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti".

Art 3.

L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) il numero degli uffici periferici sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;

2) agli uffici periferici dello Stato sara' attribuita, in relazione alle esigenze del piu' ampio decentramento amministrativo previsto nell'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;

3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;

4) in particolare dovra' essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, cosi' come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovra' provvedersi al decentramento dei controlli".

Art 4.

Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' inserito il seguente articolo 3-bis:

"Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovra' di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis".

Art 5.

Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' aggiunto il seguente articolo 3-ter:

"La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sara' esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali".

Art 6.

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovra' sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto piu' possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovra' realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.

Il Governo della Repubblica e' parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente".

Art 7.

All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, le parole da "All'articolo 146, dello Statuto" sino a "organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa" sono sostituite dalle seguenti:

"All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera d) del primo comma e' sostituita dalla seguente:

d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT