LEGGE 18 marzo 1968, n. 249 - Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

Coming into Force14 Aprile 1968
Enactment Date18 Marzo 1968
Published date30 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/03/30/068U0249/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.83 del 30-03-1968
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione dell'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) alle direzioni generali e agli uffici centrali assimilabili saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei. Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite, ai sensi delle vigenti leggi, da piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno altresi' riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

2) le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalita';

3) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori.

Con criteri analoghi a quelli di cui al precedente comma, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

I servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa continuano ad essere ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 18 novembre 1965, n. 1478, salvo le eventuali norme di coordinamento con le disposizioni del presente articolo e dei successivi.

Art 1.

((Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;

3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attivita' concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da piu' uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i compiti e le responsabilita' degli ispettori.

Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi)).

Art 2.

Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'.

Le divisioni sono ordinate in sezioni.

Il numero delle divisioni e le rispettive competenze sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro.

Ove ricorrano particolari esigenze funzionali, puo' procedersi, nei modi previsti dal precedente comma, alla istituzione, nell'ambito della direzione generale o ufficio centrale equiparato, di servizi aventi preminenti funzioni di coordinamento fra piu' divisioni. Con analoghi criteri si procedera' al riordinamento degli uffici periferici.

Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non puo' comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 2.

Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali e' assegnata competenza per ampi settori di attivita'.

((Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.

Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.

Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.

Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti)).

Di norma la determinazione del numero delle divisioni e l'istituzione dei servizi, contemplate dai precedenti commi, non puo' comportare l'aumento dei ruoli organici delle qualifiche di ispettore generale ammessi per ciascun Ministero dai provvedimenti legislativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli uffici periferici secondo criteri di funzionalita' ed in relazione alle esigenze di un piu' ampio decentramento amministrativo.

Il decentramento sara' effettuato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. dovra' concernere le funzioni amministrative delle quali non sia essenziale la esplicazione da parte degli organi delle amministrazioni centrali e per le quali il trasferimento consenta una piu' approfondita valutazione degli interessi pubblici o lo snellimento delle procedure;

  2. dovranno essere conferiti larghi poteri deliberativi agli organi periferici;

  3. sara' attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamento di competenza degli organi periferici; le norme delegate potranno attribuire tale carattere ad altri provvedimenti attribuiti alla competenza di detti organi.

In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici, potra' provvedersi alla...

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