DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 67 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza

Coming into Force10 Aprile 2001
Enactment Date28 Febbraio 2001
Published date26 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/26/001G0123/CONSOLIDATED/20170622
Official Gazette PublicationGU n.71 del 26-03-2001 - Suppl. Ordinario n. 59
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2991, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 50;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'organismo di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di poter accogliere le condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari solo nelle parti compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Generalita)

  1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di seguito denominato "decreto di inquadramento", sono modificate a norma dei seguenti articoli.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 50;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'organismo di rappresentanza del personale militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di poter accogliere le condizioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari solo nelle parti compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Generalita'

  1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di seguito denominato "decreto di inquadramento", sono modificate a norma dei seguenti articoli.

Art 2.

(Disposizioni integrative e correttive riguardanti il ruolo appuntati e finanzieri)

  1. All'articolo 4 del decreto di inquadramento ("Funzioni del personale appartenente al Ruolo "appuntati e finanzieri"), il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute."

  2. L'articolo 6 del decreto di inquadramento ("Requisiti per l'ammissione al corso") e' modificato come segue:

    1. al comma 1, lettera b), le prole "dell'effettivo incorporamento" sono sostituite dalle parole "indicata nel bando di concorso";

    2. al comma 1, lettera c), le parole "stato civile di celibe o vedovo e comunque senza prole" sono sostituite dalle parole "stato civile

      di celibe o nubile, vedovo o vedova";

    3. al comma 1, lettera e), sono infine aggiunte le parole "per gli aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di

      sesso femminile"; d) al comma 1, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m)aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita

      visita, l'idoneita' fisica alla leva."; e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

      "2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di' polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuale con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.".

  4. All'articolo 7 del decreto di inquadramento ("Bando di reclutamento"), dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:

    "2. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa."

  5. L'articolo 10 del decreto di inquadramento ("Avanzamento degli appartenenti al Ruolo "appuntati e finanzieri") e' sostituito dal seguente:

    "1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella "B" allegata al presente decreto.

  6. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di anzianita' di servizio o di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

  7. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;

    1. fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del

    grado superiore.

  8. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.

  9. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.

  10. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio.

  11. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata.

  12. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale o...

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