DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 443 - Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395

Coming into Force05 Dicembre 1992
Enactment Date30 Ottobre 1992
Published date20 Novembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/11/20/092G0480/CONSOLIDATED/20200205
Official Gazette PublicationGU n.274 del 20-11-1992 - Suppl. Ordinario n. 125
TITOLO I ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Capo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 14, comma 1;

VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

SENTITE le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge n. 395 del 1990;

ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche) 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e degli assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente. 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 14, comma 1;

VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

SENTITE le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 19, comma 14, della legge n. 395 del 1990;

ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche) 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria: a) ruolo degli agenti e degli assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; c-bis) carriera dei funzionari. 2. Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente. 3. La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Art 2.

(Gerarchia)

  1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.

  2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.

  3. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art 2.

(Gerarchia)

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.

  1. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.

  2. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

CAPO II
Art 3.

(Ruolo degli agenti e degli assistenti) 1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: a) agente; b) agente scelto; c) assistente; d) assistente capo.

Art 4.

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)

  1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e' attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

  2. Agli assistenti capo e' attribuita la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere, a domanda, gli assistenti capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

  3. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli agenti scelti e gli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in...

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