LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395 - Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Coming into Force11 Gennaio 1991
Published date27 Dicembre 1990
Enactment Date15 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/27/090G0421/CONSOLIDATED/20200205
Official Gazette PublicationGU n.300 del 27-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 88
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.

  2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

  3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.

  4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Art 2.

(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle

vigilatrici penitenziarie)

  1. Il Corpo degli agenti di custodia e' disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie e' soppresso.

  2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge.

Art 3.

(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria)

  1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

    1. centri di reclutamento;

    2. scuole ed istituti di istruzione;

    3. magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

  2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.

  3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.

Art 3.

(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.

  1. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.

  2. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.

Art 4.

(Organici)

  1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993, 1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.

  2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' assunto, da parte del Corpo di polizia penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'articolo 5, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

  3. In concomitanza con il completamento del contingente di personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2 dell'articolo 5 e' assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e con la gradualita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Art 5.

(Compiti istituzionali)

  1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.

  2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4.

  3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

  4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di sevizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato.

  5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.

Art 5.

(Compiti istituzionali)

  1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.

  2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

  3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

  4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di sevizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato.

  5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.

Art 5.

(Compiti istituzionali)

  1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti.

  2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi...

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