DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 449 - Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395

Coming into Force05 Dicembre 1992
Published date20 Novembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/11/20/092G0486/CONSOLIDATED/20200205
Enactment Date30 Ottobre 1992
Official Gazette PublicationGU n.274 del 20-11-1992 - Suppl. Ordinario n. 125
TITOLO I DISCIPLINA
CAPO I Principi fondamentali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 21, comma 1;

VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l'rticolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;

ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992;

ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Sanzioni disciplinari) 1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, commette infrazione disciplinare ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:

  1. censura;

  2. pena pecuniaria;

  3. deplorazione;

  4. sospensione dal servizio;

  5. destituzione. 2. Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio. 3. Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

TITOLO I Disciplina
Capo I Principi fondamentali
Art 2.

(Censura) 1. La censura e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

  1. le lievi trasgressioni;

  2. la negligenza in servizio;

  3. la mancanza di correttezza nel comportamento;

  4. il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;

  5. il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico. 2. E'inflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.

Art 3.

(Pena pecuniaria) 1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:

a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura;

b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;

c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita';

d) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;

e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;

f) la grave negligenza in servizio;

g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;

h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;

i) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;

l) l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla legge;

m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

n) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignita' professionale;

o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;

p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato;

q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;

r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;

s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento;

t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;

u) la infedelta'in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura;

v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;

z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;

aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;

bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;

cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati;

dd) il maltrattare i detenuti o internati;

ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima;

ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati. 3. La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.

Art 3.

(Pena pecuniaria)

  1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

  2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:

    a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura;

    b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;

    c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita';

    d) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;

    e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;

    f) la grave negligenza in servizio;

    g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;

    h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;

    i) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;

    l) l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla legge;

    m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

    n) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignita' professionale;

    o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;

    p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato;

    q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;

    r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;

    s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento;

    t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;

    u) la infedeltain servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti o internati o coll'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura;

    v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;

    z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;

    aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;

    bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;

    cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati;

    dd) il maltrattare i detenuti o internati;

    ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima;

    ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti o dei detenuti o internati.

  3. La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore...

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