LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1218 - Istituzione di una Scuola di polizia tributaria

Coming into Force28 Novembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/11/13/065U1218/CONSOLIDATED/20200205
Enactment Date29 Ottobre 1965
Published date13 Novembre 1965
Official Gazette PublicationGU n.283 del 13-11-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' Istituita una Scuola di polizia tributaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art 1.

E' Istituita una Scuola di polizia economico-finanziaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

Art 1.

E' Istituita una Scuola di polizia economico-finanziaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonche' per lo sviluppo di attivita' di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.

Art 2.

La Scuola di polizia tributaria e' posta alle dipendenze del Comando Scuole della Guardia di finanza.

Il comando della Scuola e' comando di corpo.

Art 2.

((La Scuola di polizia tributaria e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto)).

Art 2.

La Scuola di polizia economico-finanziaria e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia economico-finanziaria e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia economico-finanziaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.

Art 3.

Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalita' di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.

Art 4.

L'insegnamento nella Scuola di polizia tributaria e'...

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