DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2000, n. 146 - Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266

Coming into Force23 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/08/000G0196/CONSOLIDATED/20200205
Published date08 Giugno 2000
Enactment Date21 Maggio 2000
Official Gazette PublicationGU n.132 del 08-06-2000
Capo I ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA MINORILE.
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo 2000;

Visti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile

  1. I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

  2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entita' delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale.

  3. Ai Provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza.

  4. Il provveditorato regionale per la Sicilia orientale, con sede a Messina, e' soppresso. Con decreto del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione delle risorse umane e materiali ivi impiegate.

  5. I centri per la Giustizia minorile sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.

  6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

  7. Al fine di coordinare le specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attivita' e la struttura del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300, l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziara".

Art 2.

Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti- Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile

  1. Con decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale.

  2. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entita' delle risorse gestite, nonche' della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.

  3. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.

Art 3.

Integrazione degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale della Giustizia minorile

  1. Le dotazioni organiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.

  2. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e' aumentato di sedici unita', all'interno dei quali possono essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.

  3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' aumentato di centosettantanove unita'. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali e' aumentato di quattro unita'.

  4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:

    per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:

    Area funzionale C:

    + 1.140 unita';

    per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:

    Area funzionale B:

    + 62 unita'.

  5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre' unita' da ridurre a norma del comma 4.

  6. Con successivi decreti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, cosi' come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio nazionale.

  7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.

Art 4.

Copertura delle sedi di livello dirigenziale Assunzione di dirigenti

  1. Al fine di realizzare il riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il perseguimento delle peculiari finalita' ed il rispetto dei principi dettati dall'articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel settore anche per aver di fatto...

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