DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1999, n. 82 - Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria

Coming into Force16 Aprile 1999
Enactment Date15 Febbraio 1999
Published date01 Aprile 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/04/01/099G0137/CONSOLIDATED/20061107
Official Gazette PublicationGU n.76 del 01-04-1999 - Suppl. Ordinario n. 63
TITOLO I NORME GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica; EMANA il seguente regolamento:

Art 1.

Promessa solenne

  1. All'atto dell'assunzione in prova, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta promessa solenne secondo la formula prevista dall'articolo 11, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  2. La promessa solenne puo' essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione.

  3. La promessa solenne in forma individuale e' prestata alla presenza di due testimoni.

  4. La promessa solenne in forma collettiva puo' essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del personale gia' in servizio, davanti al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono: "Prometto".

  5. Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, e' redatto processo verbale.

  6. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promessa solenne non viene prestata nuovamente.

Art 2.

Giuramento

  1. All'atto dea nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta giuramento, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al provveditore regionale, o al direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o dell'istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo la formula prevista dall'articolo 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  2. Nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento puo' essere prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all'unisono: "Lo giuro".

  3. Il giuramento in forma collettiva e' prestato davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio.

  4. Del giuramento, in qualunque forma prestato, e' redatto processo verbale.

  5. Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene prestato nuovamente.

Art 3.

Ausiliari di leva

  1. Gli agenti ausiliari prestano giuramento in forma collettiva secondo le modalita' previste dall'articolo 2. 2. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti, il personale medesimo presta promessa solenne e ripete il giuramento con le stesse modalita' stabilite dagli articoli 1 e 2.

Art 4.

Bandiera del Corpo

  1. Le caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' le modalita' di utilizzazione sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1993, n. 435.

Art 5.

Onori

  1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalita' di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modificazioni, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione: "Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di polizia penitenziaria".

  2. Al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, al vice direttore generale e ai direttori degli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al comma 1, spettano, rispettivamente, al generale di corpo d'armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.

Art 6.

Tessere di riconoscimento

  1. Le tessere di riconoscimento di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli allegati A, B, C e D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validita': dieci anni dalla data del rilascio".

  2. I colori delle tessere sono:

    - marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori; - blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;

    - verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti;

    - rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

  3. Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo vice ispettore".

  4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

  5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, conservano validita' quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.

Art 6 bis.

Art. 6-bis (Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria)

(( 1. Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura: "Corpo di polizia penitenziaria e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e: "Tessera di riconoscimento con l'indicazione: "Validita': dieci anni dalla data del rilascio".

  1. Il colore delle tessere di cui al comma 1 e' rosso scuro.

  2. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della...

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