DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 200 - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria

Coming into Force11 Giugno 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/27/095G0214/CONSOLIDATED/20010329
Published date27 Maggio 1995
Enactment Date12 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 61
CAPO I RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica;

Considerato che la competente commissione permanente della Camera dei deputati non ha espresso nei termini il proprio parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Nell'art. 4 del capo II, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il comma 2 e' soppresso.

Art 1 bis.

Art. 1-bis.

((1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all'articolo 5, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:

    "4-bis. - Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.";

  2. all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

    "d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' fisico-psichica")).

Art 2.
  1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l'art. 10 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 10. - Nomina ad assistente. - 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.";

  2. nell'art. 11, le parole "abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero" sono soppresse;

  3. gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

Art 2.
  1. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. l'art. 10 e' sostituito dal seguente:

      "Art. 10. - Nomina ad assistente. - 1. La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.";

    2. nell'art. 11, le parole "abbia compiuto quindici anni di servizio ovvero" sono soppresse;

    3. gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

      ((d) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:

      "Articolo 11-bis (Attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo agli assistenti capo).

  2. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel biennio precedente non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione e nel triennio precedente non abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a 'buono'.

  3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

  4. In caso di accesso ai ruoli superiori, lo scatto aggiuntivo di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.")).

Art 3.
  1. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nell'art. 15, comma 4, le parole "di rilevante dimensione" sono soppresse;

    2. l'art. 16 e' sostituito dal seguente:

      "Art. 16. - Nomina a vice sovrintendente. - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

    3. nel limite del trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione;

    4. nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante superamento di apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi, a domanda, e previa selezione consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, gli assistenti capo che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica, i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione ed abbiano riportato un giudizio complessivo non inferiore a 'buono'.

  2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione, delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

  3. La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a) precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b).

  4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera b).";

    1. l'art. 17 e' soppresso;

    2. l'art. 18 e' sostituito dal seguente:

      "Art. 18. - Dimissioni dal corso. - 1. E' dimesso dai corsi di cui all'art. 16 il personale che:

    3. dichiara di rinunciare al corso;

    4. non supera gli esami di fine corso;

    5. e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di venti giorni, anche se non continuativi. Nelle ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

  5. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

  6. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

  7. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziara, su proposta del direttore della scuola.

  8. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.";

    1. l'art. 19 e' soppresso;

    2. nell'art. 20 le parole "tre anni" sono sostituite dalle parole "sette anni";

    3. l'art. 21 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 21. - Promozione a sovrintendente capo. - 1. La promozione...

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