LEGGE 16 ottobre 1991, n. 321 - Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia

Coming into Force17 Ottobre 1991
Enactment Date16 Ottobre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/10/16/091G0366/CONSOLIDATED/20080916
Published date16 Ottobre 1991
Official Gazette PublicationGU n.243 del 16-10-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gia' sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

  2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

  3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

  4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

  5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

  6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.

  7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti".

Art 2.
  1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' sostituito dal seguente:

"Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio. Il termine e' ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari".

Art 3.
  1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nello speciale elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, vi prestino servizio per almeno quattro anni.

Art 3.

(( 1. Il Consigliio superiore della magistratura, sentito il Ministro di Grazia e Giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell' articolo 192 dell' ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

  2. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall' articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

  3. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresi' agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni. ))

Art 4.
  1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si provvede, ove cio' si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a magistrato di tribunale ovvero della rinunzia alla nomina a magistrato di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'. Per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

  2. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora cio' non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli piu' vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

  3. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

  4. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

Art 4.

(( 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, ne' quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3.

  1. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

  2. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

  3. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati...

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