LEGGE 7 agosto 1992, n. 356 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa

Coming into Force08 Agosto 1992
Published date07 Agosto 1992
Enactment Date07 Agosto 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/08/07/092G0398/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.185 del 07-08-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il comma 1- bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' cosi' modificato:

    1. l'alinea e' sostituito dal seguente:

      "1- bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:";

    2. la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

      " b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalita', dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attivita'; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti uffici ed organi, all'autorita' designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima".

  3. Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' sostituito dal seguente:

    "2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonche' nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza". 4. Al comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993".

  4. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente:

    "2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita' e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto".

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 7 agosto 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

    Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e

    giustizia

    MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306

L'articolo 1 e' soppresso.

All'articolo 2, al comma 2:

nell'alinea, le parole: " del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271";

nella lettera c), le parole: "Quando per la notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "Quando per le notificazioni".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"ART. 3. - (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti). - 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"ART. 238. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

  1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.

  2. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

  3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

  4. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

  5. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "ART. 238-bis. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.

  6. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".

  7. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti:

    "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis".

    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

    "ART. 3-bis. - (Intercettazioni ambientali). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis".

  8. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa"".

    All'articolo 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le parole: "del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

    All'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore"".

    All'articolo 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini".

    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

    "ART. 7. - (Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale). - 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495".

  9. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n....

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