DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 - Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa

Coming into Force09 Giugno 1992
Enactment Date08 Giugno 1992
Published date08 Giugno 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/06/08/092G0353/CONSOLIDATED/20180908
Official Gazette PublicationGU n.133 del 08-06-1992
TITOLO I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME AD ESSO COLLEGATE
Capo I P R O V E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalita' organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Testimonianza indiretta. Falso testimone

  1. In fine al comma 1 dell'articolo 195 del codice di procedura penale e' inserito il seguente periodo: "Tuttavia, se le persone risiedono all'estero, il giudice dispone che esse siano chiamate a deporre solo se ritiene assolutamente necessario il loro esame.".

  2. Il comma 2 dell'articolo 207 del codice di procedura penale e' soppresso.

Art 1.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L.7 AGOSTO 1992, N. 356

Art 2.

Esame di persona imputata in un procedimento connesso

  1. L'articolo 210 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      " 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.";

    2. nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503".

  2. L'articolo 142 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso";

    2. il comma 1 e' soppresso;

    3. nel comma 2, dopo le parole "Quando per la notificazione", sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice";

    4. la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

    " d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".

Art 2.

Esame di persona imputata in un procedimento connesso

  1. L'articolo 210 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      " 2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.";

    2. nel comma 5, le parole "dagli articoli 194, 195 e 499" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194, 195, 499 e 503".

  2. L'articolo 142 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso";

    2. il comma 1 e' soppresso;

    3. nel comma 2, dopo le parole "Quando per la notificazioni", sono inserite le seguenti: "dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice";

    4. la lettera d) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

    " d) l'indicazione degli obblighi e delle facolta' previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;".

Art 3.

Verbali di prova di altri procedimenti e acquisizione di documenti

  1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      " 1. E' consentita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel giudizio ovvero di verbali di cui e' stata data lettura nello stesso.";

    2. nel comma 3, le parole "di atti che non sono ripetibili" sono sostituite dalle seguenti: "di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili";

    3. nel comma 4, le parole "a norma dei commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2".

  2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:

    "Art. 238-bis (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono in ogni caso essere acquisite e sono liberamente valutate ai fini stabiliti dall'articolo 187.".

  3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "Art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario.".

  4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole "dell'articolo 190 comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190 comma 1 e 190- bis".

Art 3.

(( (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti).

  1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    "ART. 238. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

  2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.

  3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.

  4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.

  5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

  6. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "ART. 238-bis. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3".

  7. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario".

  8. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis")).

Art 3 bis.

Art. 3-bis. (( (Intercettazioni ambientali)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "3- bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3- bis".

  2. Nel...

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