IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande musicali a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, che prevede che i decreti di cui al citato art. 11-ter sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 359 del 1990;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sul nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 63 e la tabella I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 276 del 1990, con il quale e' stata prevista la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 1.
Compiti della banda musicale
La banda musicale della Guardia di finanza e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'Istituzione, nonche' a rappresentare la Guardia di finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.
Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' concertistica per la diffusione della cultura musicale, in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi trascritti.