LEGGE 30 novembre 1990, n. 359 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria

Coming into Force04 Dicembre 1990
Published date03 Dicembre 1990
Enactment Date30 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/03/090G0409/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.282 del 03-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

SCOTTI, Ministro dell'interno

ROGNONI, Ministro della difesa

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4

OTTOBRE 1990, N. 276.

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1›

aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente:

' l-bis) direzione centrale di sanita', cui e preposto il

dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della

Polizia di Stato'.

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.

338, ovunque ricorrano, le parole: 'servizio sanitario a livello centrale', 'servizio sanitario centrale' e 'servizio medico a livello centrale' sono sostituite dalle seguenti: 'direzione centrale di

sanita''.

3. Alla direzione centrale di sanita', di cui ai commi 1 e 2, fanno

capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a

livello centrale.

4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: 'ispettore generale capo' sono sostituite dalle seguenti: 'direttore centrale di

sanita''.

5. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' abrogato.

6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente

della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: 'il servizio sanitario a livello centrale' sono sostituite dalle seguenti: 'i

servizi della direzione centrale di sanita''".

All'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4- bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4

agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso di cui all'articolo 6...

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