DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1990, n. 276 - Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria

Coming into Force04 Ottobre 1990
Published date04 Ottobre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/10/04/090G0324/CONSOLIDATED/19901203
Enactment Date04 Ottobre 1990
Official Gazette PublicationGU n.232 del 04-10-1990
Capo I POLIZIA DI STATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di reclutamento e concorso per l'aumento degli organici del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare l'immediato avvio delle procedure di pianificazione e progettazione per il potenziamento tecnico e logistico delle sezioni di polizia giudiziaria previste dall'articolo 58 del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gia' modificata dalla tabella A allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569, e dalla tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, nonche' dalle integrazioni derivanti dall'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Art 2.
  1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverra' per contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unita' per il 1990, di cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218 sovrintendenti capo, 200 agenti; 1145 unita' per il 1991, di cui 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400 agenti, nonche' a 30 unita' di primi dirigenti per il 1992.

  2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

  3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste.

  4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a 400 posti, a decorrere dal 1› gennaio 1991.

Art 3.
  1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' aumentata, rispettivamente, di 4 unita', in ragione di 2 unita' per il 1990 e 2 per il 1991, e di 3 unita' a partire dal 1990 in ragione di una unita' per ogni anno.

  2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la decorrenza dalla stessa prevista.

Art 3 bis.

Art. 3-bis.

((1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: "l-bis) direzione centrale di sanita', cui e preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato".

  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, ovunque ricorrano, le parole: 'servizio sanitario a livello centrale', 'servizio sanitario centrale' e "servizio medico a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "direzione centrale di sanita'".

  2. Alla direzione centrale di sanita', di cui ai commi 1 e 2, fanno capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello centrale.

  3. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "ispettore generale capo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore centrale di sanita'".

  4. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' abrogato.

  5. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "il servizio sanitario a livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi della direzione centrale di sanita'")).

Art 4.
  1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e 1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2, l'Amministrazione ha facolta' di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3000 allievi agenti indetto con decreto del Ministro dell'interno del 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

  2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991, l'Amministrazione ha facolta' di utilizzare, per non piu' di due anni dalla data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 960 unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa.

Art 5.
  1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

  2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

  3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

  4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso.

Art 5.
  1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

  2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

  3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

  4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato...

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