Art
1.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
agente;
agente scelto;
assistente;
-
assistente capo.
La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
operatore tecnico;
operatore tecnico scelto;
collaboratore tecnico;
-
collaboratore tecnico capo.
La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio.
Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo e' ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.
Art
1.
Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
agente;
agente scelto;
assistente;
-
assistente capo.
La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.
Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:
operatore tecnico;
operatore tecnico scelto;
collaboratore tecnico;
-
collaboratore tecnico capo.
La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.
La qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. 2
Art
2.
Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, e' inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':
1) nella...