LEGGE 12 agosto 1982, n. 569 - Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121

Coming into Force20 Agosto 1982
Enactment Date12 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/19/082U0569/CONSOLIDATED/19890221
Published date19 Agosto 1982
Official Gazette PublicationGU n.228 del 19-08-1982
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:

  1. agente;

  2. agente scelto;

  3. assistente;

  4. assistente capo.

    La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.

    Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

    Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:

  5. operatore tecnico;

  6. operatore tecnico scelto;

  7. collaboratore tecnico;

  8. collaboratore tecnico capo.

    La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

    La qualifica di assistente e quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 14 anni di complessivo servizio.

    Agli scrutini per la frequenza dei corsi di aggiornamento per la promozione alla qualifica di assistente capo e di collaboratore tecnico capo e' ammesso il personale con le qualifiche di assistente e di collaboratore tecnico con almeno 10 anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse.

Art 1.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi del 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello degli assistenti sono unificati nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:

  1. agente;

  2. agente scelto;

  3. assistente;

  4. assistente capo.

    La dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e' quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.

    Dalla stessa data il ruolo degli operatori tecnici e quello dei collaboratori tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici.

    Il ruolo di cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti qualifiche:

  5. operatore tecnico;

  6. operatore tecnico scelto;

  7. collaboratore tecnico;

  8. collaboratore tecnico capo.

    La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

    La qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. 2

Art 2.

Dalla stessa data prevista dall'articolo 1 il personale che alla data di entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, rivestiva il grado di appuntato, e' inquadrato nel ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, con le seguenti modalita':

1) nella...

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