LEGGE 20 novembre 1987, n. 472 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia

Coming into Force21 Novembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/11/21/087U0472/CONSOLIDATED/20100508
Published date21 Novembre 1987
Enactment Date20 Novembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.273 del 21-11-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:

    "E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:".

    All'articolo 2:

    il comma 7 e' sostituito dal seguente:

    "7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione";

    al comma 11 le parole: "di cui al comma 5 e" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 5 e 7, nonche'";

    dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:

    "16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.

    16-ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo.

    16-quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.

    16-quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato";

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "22-bis. A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito di rispettivi ruoli di appartenenza".

    All'articolo 3:

    il comma 12 e' sostituito dal seguente:

    "12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare e' stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari";

    dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:

    "18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121.

    18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennita' di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.

    18-quater. Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.

    18-quinquies. La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis.

    18-sexies. A decorrere dal 1 luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22";

    al comma 23, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1 luglio 1987";

    dopo il comma 23, e' inserito il seguente:

    "23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D";

    il comma 24 e' soppresso.

    All'articolo 5: al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:

    "Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986";

    al comma 4, le parole: "ed in quelle periferiche" sono sostituite dalle seguenti: "ed in ogni provincia".

    Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

    "Art. 5-bis - 1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonche' degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermita' per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

  2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.

    Art. 5-ter. - 1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

  4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti tuttora in corso".

    All'articolo 6:

    i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000 annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.100.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

  5. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, e' attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.800.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.

  6. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia e' attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure: Vice commissario | L. 1.500.000 | L. 2.000.000 Commissario | L. 1.500.000 | L. 2.000.000 Commissario capo | L. 2.000.000 | L. 3.600.000 V. questore aggiunto | L. 2.400.000 | L. 3.600.000

    Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

    "Art. 6-bis. - 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

  7. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei...

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