LEGGE 27 luglio 1967, n. 631 - Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza

Coming into Force08 Agosto 1967
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/08/07/067U0631/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date27 Luglio 1967
Published date07 Agosto 1967
Official Gazette PublicationGU n.197 del 07-08-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Indennita' di imbarco e di navigazione)

Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unita' del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennita' giornaliere di imbarco e di navigazione: TABELLA

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Le indennita' d'imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unita' del servizio navale della Guardia di finanza, appartenenti a nuclei navali di manovra e adibite ai servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

(Indennita' di imbarco)

L'indennita' di imbarco e' corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unita' e' in armamento; e' ridotta alla meta' quando l'unita' e' in posizione di armamento ridotto e cioe' dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.

Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennita' di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unita', per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

(Indennita' di navigazione)

L'indennita' di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unita' esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie piu' foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive.

Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unita' debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione sara' ugualmente corrisposta l'indennita' di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta alla indennita' di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unita' fuori della normale sede.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

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