LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668 - Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Coming into Force01 Novembre 1986
Enactment Date10 Ottobre 1986
Published date17 Ottobre 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/10/17/086U0668/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.242 del 17-10-1986 - Suppl. Ordinario n. 96
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente, come segue:

  1. un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento;

  2. un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.

Art 2.
  1. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' aggiunto il seguente:

"ART. 53-bis. - (Collocamento a riposo). - Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".

Art 3.
  1. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:

"Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria".

Art 4.
  1. Nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma:

"Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.

Art 5.
  1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalita' di espletamento del concorso, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art 6.
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, le modifiche necessarie al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337.

Art 7.
  1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresi', riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende".

Art 8.
  1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

"Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare".

Art 9.
  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343, e' sostituito dal seguente:

"Il Ministro dell'interno e' autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

Art 10.
  1. Nell'articolo 47 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il comma nono e' sostituito dai seguenti:

"Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione".

Art 11.
  1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, al comma primo, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

Art 12.
  1. L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituito dal seguente:

"ART. 46 - (Inquadramento). - Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attivita' tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, puo' accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attivita' da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalita' previste nei successivi articoli.

Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverra' secondo l'anzianita' di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma".

Art 13.
  1. La domanda prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dal precedente articolo 12, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art 14.
  1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica puo' chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalita' previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Art 14.
  1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica puo' chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalita' previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. 2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi nell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento e' subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

Art 15.
  1. Le...

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