DECRETO-LEGGE 21 settembre 1987, n. 387 - Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia

Coming into Force21 Settembre 1987
Published date21 Settembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/09/21/087U0387/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date21 Settembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.220 del 21-09-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' autorizzata la spesa di lire 752,5 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 635,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

  1. all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988 e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:

  1. all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonche' all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Art 2.
  1. L'indennita' prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

  2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonche' a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennita' di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

  3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

  4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennita' mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, e' esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonche' al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

  5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento: ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . n. 2 scatti agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 scatto

  6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983.

  7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico nei casi di promozione che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore.

  8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

  9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

  10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69: ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 scatti ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 scatti sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 scatti

  11. Detti scatti sono attribuiti previo assorbimento degli scatti di cui al comma 5 e degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

  12. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

  13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

  14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

  15. Ai titolari di pensioni di riversibilita' aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

  16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' ovvero per decesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

  17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo: primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000 dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 dirigente generale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000

  18. ...

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