DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1984, n. 69 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti

Coming into Force15 Aprile 1984
Published date14 Aprile 1984
Enactment Date27 Marzo 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/04/14/084U0069/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.105 del 14-04-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 336, n. 337 e n. 338;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Visto l'accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e i sindacati di polizia S.I.U.L.P. e S.A.P., ai sensi dell'art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Area di applicazione

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti.

Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art 2.

Stipendi

A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi: quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 sesto-bis livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.950.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000 ottavo-bis livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.470.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente primo comma e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983.

Art 3.

Benefici convenzionali

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 2 promosso o nominato a qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporti il passaggio a livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe.

Gli scatti attribuiti ai sensi del precedente comma non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello, ai fini della ulteriore progressione economica.

Al personale in servizio al 1 gennaio 1983, appartenente al settimo ed ottavo livello retributivo, e' attribuito, dalla predetta data, uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento; l'ammontare del predetto scatto e' temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art 4.

Decorrenza dei benefici economici

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto al 1...

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